
BARBERA ASTI
Contenuto pagina
D.P.R. 17 Gennaio 1991 (ha sostituito il D.P.R. 9 Gennaio 1970, modificato con
D.P.R. 7 Settembre1977 e 22 Giugno 1987)
_____________________________________________________________
Resa
uva 90 q.li per ha - vino 70%
Vitigno
Barbera dall'85% al 100%; Freisa, Grignolino, e Dolcetto da soli o congiuntamente
fino ad un max. del 15%
Colore
rosso rubino tendente al rosso granato con l'invecchiamento
Profumo
vinoso, caratteristico, tendente all'etereo con l'invecchiamento
Sapore
asciutto, tranquillo, di corpo, invecchiando diviene più armonico, gradevole di gusto pieno
Gradazione alcolica minima complessiva
12%
Invecchiamento minimo per legge
obbligatorio almeno sino al 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve; qualora il vino sia ottenuto da uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12.5 gradi e sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a un anno, con un minimo di 6 mesi in botti di rovere, può portare in etichetta la qualificazione "superiore"
Temperatura di degustazione
18-22°

[ inizio pagina ]
Non è presente alcun ufficio di riferimento per questa pagina